Piccola impresa

Piano di rientro e riscadenzamento

Dilazionare o rimodulare il debito per ripagarlo secondo le proprie esigenze

Capiamo meglio:

Il piano di rientro è il pagamento progressivo rateizzato di un debito scaduto nei confronti di un creditore, tipicamente un istituto di credito, fino alla sua estinzione. Grazie a questa soluzione l’ammontare totale viene suddiviso in rate da corrispondere a delle scadenze fissate inizialmente.

 

Il riscadenziamento, invece, è la richiesta di modifica dei termini del rimborso. In particolare, può concretizzarsi nella riduzione dell’importo della rata con conseguente allungamento del piano di ammortamento non scaduto, oppure della sospensione di determinate rate, da recuperare successivamente al termine originario.

 

 

Il piano di rientro è una soluzione che si può valutare quando il debito è scaduto, ti trovi impossibilitato a pagarlo e non sei nelle condizioni di fare fronte ad una proposta alternativa (es., saldo e stralcio). Quando, invece non sei più in grado di adempiere al rimborso delle rate secondo i termini previsti dal contratto stipulato per via di difficoltà temporanee, puoi considerare un riscadenziamento.

La formalizzazione di un piano di rientro si divide in due momenti: il primo consiste nella richiesta da parte del mutuatario alla banca di pagare a rate il proprio debito, mentre il secondo consiste nell’accettazione da parte della banca di tale proposta. La formalizzazione del piano di rientro avviene con lettera commerciale, inoltrata a mezzo pec e contenente un accordo preventivamente concordato tra le parti, a cui seguirà formale accettazione da parte della Banca. L’accordo tra le parti deve contenere informazioni circa le modalità di pagamento, le scadenze, la disciplina degli interessi, la mora e la conferma delle eventuali garanzie rilasciate a suo tempo.

Anche la definizione di un riscadenziamento prevede la medesima procedura.

Il piano di rientro prevede il riconoscimento del debito e l’eliminazione degli sconfinamenti nella centrale rischi laddove il credito non è classificato a sofferenza. Il mancato rispetto delle scadenze comporterà, su iniziativa del creditore, la risoluzione e/o la decadenza dal beneficio dei nuovi termini e la possibilità per il creditore di agire giudizialmente per il recupero forzoso del credito, che avviene attraverso il pignoramento dei beni.

 

Il riscadenziamento, invece, prevede la sostituzione dell’originale piano di ammortamento con un nuovo piano recepito nella centrale rischi. In caso di mancato rispetto delle nuove scadenze, l’azienda mutuataria andrà incontro alla risoluzione e/o alla decadenza dal beneficio dei nuovi termini e si esporrà all’avvio dell’esecuzione forzata.